TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1
E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata
"AERO CLUB TORINO Associazione Sportiva Dilettantistica"
(di seguito Aero Club Torino), con sede in Torino, Strada
Berlia n.500, presso l'Aeroporto Torino Aeritalia.
L’Aero Club Torino (AeC) esercita, senza fini di lucro,
attività sportiva, didattica, turistica e promozionale
nei settori del volo a motore o a vela e dell'acrobazia con
velivoli o con alianti, del volo da diporto o sportivo con
apparecchi provvisti o non provvisti di motore, del volo in
pallone libero o dirigibile, della costruzione aeronautica
amatoriale o del restauro di velivoli storici, del paracadutismo
sportivo e dell'aeromodellismo. Tali attività vengono
definite in seguito con la parola "Specialità"
seguita dalla relativa specificazione.
In particolare l'Aero Club Torino deve perseguire, nel quadro
delle attività di cui al precedente comma, la formazione
di una coscienza aeronautica della gioventù.
Inoltre l'Aero Club Torino promuove e incoraggia ogni altra
forma di attività nel campo aeronautico sportivo e
di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in
ogni altro settore. Svolge propaganda aeronautica; diffonde
la cultura aeronautica e collabora con la pubblica Autorità
locale nello studio o nella risoluzione dei problemi che la
interessano; opera comunque al fine di sviluppare le attività
aeronautiche in ogni loro aspetto.
L'Aero Club Torino può svolgere attività a favore
di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi della lettera
b del comma 2 bis dell'art.108 del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (T.U.I.R.), come modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997,
n.460.
L'Aero Club Torino può svolgere, entro i limiti prescritti
dalla vigente legislazione, ogni attività connessa
agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata.
L’Aero Club Torino, se ed in quanto gestore di aeroporto,
potrà inoltre fornire anche servizi di handling, hangaraggio,
antincendio, rifornimento carburante, nonché organizzare
manifestazioni ed eventi e svolgere attività commerciali
in genere, purché in forma non prevalente.
L'Aero Club Torino è Associazione Sportiva Dilettantistica
e, in quanto tale, non può prevedere né effettuare,
neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi
di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali
avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali
legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilità
separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attività
statutaria.
L’Aero Club Torino è soggetto di diritto privato
e può anche assumere la forma della Società
a responsabilità limitata, con Statuto che escluda
espressamente il fine di lucro, inteso come divieto di distribuzione
di utili, anche in modo indiretto.
Per ciascuna specialità, che abbia almeno dieci soci
attivi, muniti dei titoli aeronautici sportivi prescritti
in corso di validità, può essere costituita
nell'Aero Club Torino apposita sezione sportiva. I componenti
di dette Sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere
prima delle Assemblee di cui al successivo articolo 9, un
rappresentante di specialità, che entra a far parte
del Consiglio Direttivo dell'Aero Club Torino.
Si applica all’Aero Club Torino il disposto dell'art.
4, comma 1, n. 9, dello Statuto dell'AeCI.
TITOLO II
SOCI
ART. 2
Possono diventare soci dell’Aero Club Torino:
a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli
aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validità:
- licenza di pilota di velivolo;
- licenza di pilota di elicottero;
- licenza di pilota di aliante;
- licenza di pilota di autogiro;
- licenza di pilota di dirigibile;
- licenza di pilota di pallone libero;
- licenza di paracadutista sportivo;
- attestato per l'effettuazione dell'attività di volo
da diporto o sportivo (VDS);
- attestati A e B di volo a vela;
- attestato di aeromodellista;
- licenza di navigatore;
- licenza di tecnico di volo;
- licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;
- altri che l’Assemblea dell’AeCI, su proposta
del Consiglio Federale, deliberi di aggiungere;
b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla
precedente lettera a);
c) altre persone interessate alle attività istituzionali,
compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica.
I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza
dei soci iscritti all'Aero Club Torino.
Per l’elezione alle cariche dell'Aero Club Torino, vigono
le ineleggibilità e le incompatibilità di cui
agli artt. 24 e 42 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.
E’ in facoltà dell’Aero Club Torino di
conferire speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonché
di proporre al Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia,
ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dell’AeCI,
la nomina a Presidente Onorario e Socio Onorario dell’Aero
Club Torino.
Tutti i soci dell’Associazione Italiana dei Pionieri
e i Soci d’onore nominati dall’Aero Club d’Italia
sono soci dell’Aero Club nelle cui circoscrizioni risiedono,
con esonero dal pagamento delle quote sociali.
Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare
apposita domanda sottoscritta da due soci presentatori dello
stesso Aero Club Torino.
Sull’accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile
giudizio, il Consiglio Direttivo dell’Aero Club Torino.
L’accoglimento della domanda deve essere seguito dal
versamento degli importi stabiliti per la quota di ammissione
e per la quota di associazione. L’iscrizione nel Libro
dei Soci decorre dalla data di tale versamento.
ART. 3
Le misure delle quote di ammissione e di associazione dei
soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Aero
Club Torino. Speciali facilitazioni possono essere previste
per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento
del 26° anno di età, per i soci che abbiano compiuto
il 60° anno, per i soci con anzianità di iscrizione
superiore ai venticinque anni, per i campioni di specialità
nazionali od internazionali e per i disabili.
Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio
di ogni anno.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro
tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualità
di socio.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo dell’Aero
Club Torino di riammettere i soci decaduti a norma del comma
precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione.
ART. 4
I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell’Aero
Club Torino, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua
organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua
struttura.
Alle attività dell’Aero Club Torino possono partecipare,
con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio
Direttivo, i soci di altre Associazioni federate o di altri
Enti aggregati all’Aero Club d’Italia.
L’Aero Club Torino, attraverso apposite convenzioni,
può intrattenere rapporti di collaborazione e scambio
con altre Associazioni federate o altri Enti aggregati, anche
indirettamente, all’Aero Club d’Italia.
ART. 5
La qualità di socio si perde per decadenza nel caso
previsto dal precedente art. 3, comma 3, per volontarie dimissioni,
per radiazione.
La radiazione è pronunciata dalla Commissione di Disciplina
dell’Aero Club Torino e comporta il divieto di associazione
successiva presso altra Associazione federata o altro Ente
aggregato all’AeCI.
Contro i provvedimenti della Commissione di Disciplina è
ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Aero
Club d’Italia entro sessanta giorni dalla comunicazione
dei provvedimenti stessi.
Il ricorso non sospende l’applicazione del provvedimento.
ART. 6
Hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire
cariche sociali, salve le limitazioni previste dagli artt.
24 e 42 dello Statuto AeCI, i soli soci maggiorenni in regola
con il pagamento della quota sociale e con anzianità
di appartenenza al Sodalizio di almeno tre mesi.
I soci dell’Associazione Italiana Pionieri e i Soci
Onorari nominati dall’Aero Club d’Italia possono
partecipare alle Assemblee e rivestire cariche sociali, ma
non possono esercitare il diritto di voto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Può, tuttavia,
essere previsto, a carico dell’Aero Club Torino, un
rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'esercizio
del mandato dai componenti degli Organi dell'Aero Club Torino
e dal Presidente, nella misura e nei modi di cui all’art.
32, n. 26, dello Statuto dell’AeCI.
I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero Club Torino
o comunque siano da esso a qualunque titolo rimunerati non
possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare
alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.
TITOLO III
ORGANI DELL’ AERO CLUB TORINO
Capo I
GENERALITA’
ART. 7
Gli Organi dell’Aero Club Torino sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Commissione Permanente di Disciplina;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Capo II
ASSEMBLEA
ART 8
L’Assemblea è costituita da:
- il Presidente dell’Aero Club Torino, che la presiede;
- i membri del Consiglio Direttivo;
- tutti i soci, fatte salve le limitazioni di cui al precedente
art. 6.
Ogni socio può esprimere un solo voto.
L’Assemblea è sovrana per il conseguimento degli
scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria
e/o straordinaria.
ART. 9
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Aero
Club Torino:
a) entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo
e sulla relazione delle attività svolte nell’anno
precedente;
b) entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo
e sul programma di massima per l’anno successivo;
c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano
sottoposte dal Consiglio Direttivo;
d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente, i membri
del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori
dei Conti;
e) per deliberare lo scioglimento dell’Aero Club Torino
ai sensi del successivo art. 28.
ART. 10
L’Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata,
con predisposto ordine del giorno, da almeno la metà
più uno degli aventi diritto al voto.
ART. 11
L’Assemblea in sessione straordinaria è convocata
con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni
prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea
e con invito consegnato a mano o spedito mediante lettera
raccomandata o telefax o comunque con altre modalità
ammesse dalla legge, ad ogni socio almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea in sessione ordinaria è convocata
con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni
prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea
e con invito consegnato a mano o spedito per lettera semplice
o con altre modalità ammesse dalla legge, ad ogni socio
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
E’ in ogni caso ammessa la convocazione a mezzo telefax
o posta elettronica semplice, o comunque con altre modalità
ammesse dalla legge, per i soci che ne abbiano dato preventivo
assenso.
L’avviso e l’invito devono indicare gli argomenti
posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e
il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.
La riunione in seconda convocazione non può avere luogo
prima che siano trascorse 24 ore, nè dopo che siano
decorsi 30 giorni, da quella fissata per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del diritto
di voto.
ART. 12
L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita, in prima convocazione, con
la presenza di almeno la metà più uno degli
aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei soci presenti.
Salvo il disposto dell’art.15, le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il
voto di chi presiede.
Capo III
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 13
Il Consiglio Direttivo dell’Aero Club Torino è
composto:
1. dal Presidente dell’Aero Club Torino che lo presiede
e lo convoca per iscritto, a mezzo telefax o per posta elettronica
e comunque con modalità ammesse dalla legge, con il
relativo ordine del giorno, nella sede sociale, almeno tre
giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. da cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea, tra
i quali il Presidente nomina un Vice Presidente;
3. da un Consigliere per ognuna delle sezioni di specialità,
previste all'art.6, comma 1, numero 1, dello Statuto dell’Aero
Club d’Italia, costituite in seno all'Aero Club Torino.
I Consiglieri di cui al precedente punto 3 vengono eletti
secondo le norme emanate dall'Aero Club d'Italia.
Su proposta dello stesso Consiglio Direttivo, il Consiglio
Federale dell’AeCI può autorizzare l’aumento,
fino ad un massimo di nove, del numero dei Consiglieri di
cui al precedente comma 1, n. 2, qualora l'Aero Club Torino
abbia un numero di soci non inferiore a 500.
I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
In caso di collaborazione diretta o indiretta dell’Aero
Club Torino con enti pubblici, anche territoriali, (Comuni,
Provincia, Regione, CCIAA, ecc.) è data facoltà
al Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori,
di chiamare a far parte del Consiglio stesso, alcuni membri,
non elettivi, designati dagli enti di cui sopra.
Essi, pur avendo facoltà di intervento, non hanno diritto
di voto e rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio
che li ha cooptati.
ART. 14
Il Consiglio Direttivo è l’Organo di esecuzione
delle decisioni assembleari e delibera su tutte le materie
non espressamente riservate alla competenza dell’Assemblea.
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo
occorre la presenza della maggioranza dei membri elettivi
che lo compongono.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei membri elettivi presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Capo IV
PRESIDENTE
ART. 15
Il Presidente dell’Aero Club Torino è eletto
dall’Assemblea fra i soci che siano atleti o tecnici
sportivi in attività o che siano stati titolari di
tessera sportiva rilasciata dalla FAI per almeno due anni,
con votazione a scheda segreta a maggioranza dei due terzi
dei presenti, in primo scrutinio, e a maggioranza assoluta
dei presenti, in secondo o successivo scrutinio.
Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente
una sola volta.
Il Presidente eletto per due volte consecutive non può
essere rieletto per un terzo mandato, prima che siano decorsi
almeno due anni dalla scadenza dell’ultimo mandato.
ART. 16
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Aero
Club Torino.
Il Presidente è competente a deliberare, in caso di
indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si
rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio
Direttivo alla prima riunione utile.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è
sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un
membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria
amministrazione.
Il Presidente può delegare il Vicepresidente o un membro
del Consiglio Direttivo a presiedere l’Assemblea.
Capo V
COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA
ART. 17
La Commissione Permanente di Disciplina è composta
dal Presidente dell’Aero Club Torino, che la presiede,
dal Vicepresidente e dal Consigliere più anziano di
età.
La Commissione infligge le seguenti sanzioni:
1. Il rimprovero scritto.
2. La sospensione fino ad un anno.
3. La radiazione.
Il Presidente dell'Aero Club Torino contesta gli addebiti
al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le
controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza
di controdeduzioni del socio, la Commissione commina le sanzioni
nei confronti del socio che abbia:
a) compiuto atti disonorevoli;
b) mancato ai doveri sociali;
c) compiuto atti di indisciplina di volo;
d) compiuto violazioni sportive;
e) danneggiato, in qualunque modo, l’interesse materiale
o l’immagine, il prestigio, il buon nome dell’AeC
o dell’AeCI;
f) compiuto atti diretti a turbare l’ordinato svolgimento
delle attività sociali.
Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART 18
Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina
è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Aero
Club d’Italia entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione della decisione.
Il ricorso non sospende l’applicazione del provvedimento
disciplinare.
Il Collegio dei Probiviri procede all’audizione del
ricorrente e del Presidente dell’Aero Club Torino sia
singolarmente, sia in contraddittorio. Le parti possono essere
assistite da avvocati o da soci dell'Aero Club Torino o di
Associazioni federati all’Aero Club d’Italia.
La decisione del Collegio dei Probiviri dell’Aero Club
d’Italia è provvedimento definitivo e prevede
la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.
La radiazione pronunciata dalla Commissione comporta anche
il divieto di associarsi ad altra Associazione federata o
ad altro Ente aggregato all’AeCI.
La radiazione può essere revocata con delibera motivata
del Consiglio Federale dell’AeCI, sentito il Collegio
dei Probiviri, non prima che sia trascorso un biennio dalla
data del provvedimento definitivo.
Capo VI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 19
Il controllo dell’amministrazione dell’Aero Club
Torino è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti,
composto da tre Revisori eletti dall’Assemblea, i quali
eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio. Essi durano
in carica quattro anni e possono essere rieletti.
I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri
delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese,
la contabilità e presentano le loro relazioni con le
conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori devono
essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede
dell’Aero Club Torino.
I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Capo VII
SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI
DECADENZE E DIMISSIONI
ART. 20
In caso di dimissioni o decadenza nell’ipotesi prevista
dall’art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte,
inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla
metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa
luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti.
Il membro surrogato resta in carica fino alla scadenza dell’Organo
Collegiale.
In caso di dimissioni o decadenza nell’ipotesi prevista
dall’art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte,
inabilitazione o interdizione della metà dei componenti
dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo dell’Aero
Club Torino, salvo quanto previsto nel successivo art. 21,
non comporta la decadenza degli altri organi. In tal caso,
si fa luogo al rinnovo, fino alla scadenza dell’Organo
decaduto.
ART. 21
Le dimissioni del Presidente dell’Aero Club Torino comportano
l’automatica e contemporanea decadenza del Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli
affari correnti, per sessanta giorni dalla data delle dimissioni.
Entro sette giorni dalla stessa data, il Consiglio Direttivo
deve convocare l’Assemblea per l’elezione del
nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. La data
dell’Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro
trenta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica
per qualsiasi altro motivo.
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE
ART. 22
Il Patrimonio dell’Aero Club Torino è costituito:
a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori
di proprietà dell’Aero Club Torino;
b) dai beni mobili e immobili dei quali l’Aero Club
Torino divenisse, a qualsiasi titolo, proprietario.
ART. 23
Le entrate dell’Aero Club Torino sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali, di contributo
ordinario e straordinario dei soci;
c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o
Enti pubblici e privati;
d) da proventi derivanti dall’attività istituzionale
e da altre attività consentite;
e) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente
svolte dall’AeC in presenza di ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto e conservato
il rendiconto di cui all’art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre
1997, n. 460;
f) da eventuali contributi dell’AeCI e di altre Amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all’art. 9 del D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517.
ART. 24
I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati
presso uno o più Istituti di credito, motivatamente
scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente, o di
un suo delegato, ai sensi del precedente art. 16.
ART. 25
L’anno finanziario coincide con l’anno solare.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e
il conto consuntivo e li sottopone per l'approvazione all’Assemblea.
Ai bilanci e conti di cui al comma precedente va data adeguata
pubblicità. Essi sono inviati all’Aero Club d’Italia
entro venti giorni dalla data di approvazione, a norma dell’art.
8, n.2, dello Statuto dell’AeCI.
ART. 26
Presso l’Aero Club Torino devono essere conservati i
registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente
Statuto, ed in ogni caso:
a) il Libro dei Verbali dell’Assemblea;
b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
c) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina;
e) il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente.
I suddetti libri devono essere tenuti in conformità
alla normativa vigente.
TITOLO V
ATTIVITÀ SPORTIVA
ART. 27
Ogni anno, entro i termini indicati dall’Aero Club d’Italia,
l’Aero Club Torino sottopone all’AeCI le proposte
concernenti l’attività sportiva, per il suo coordinamento
nel quadro dell’attività sportiva nazionale.
Il Presidente dell’Aero Club Torino propone all’Aero
Club d’Italia, per la nomina, i Commissari Sportivi,
i quali durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELL’AERO CLUB TORINO
O DEGLI ORGANI SOCIALI
ART. 28
Lo scioglimento dell’Aero Club Torino può essere
deliberato dal Consiglio Federale dell’AeCI, ai sensi
dell’art. 32 n. 16 dello Statuto dell’AeCI, o
dai quattro quinti dei soci riuniti in Assemblea.
In caso di scioglimento, l’Aero Club d’Italia
provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica
l’Associazione, dalle analoghe finalità, cui
devolvere il patrimonio, ovvero prescrive la destinazione
dello stesso a fini di pubblica utilità, dedotto il
capitale sociale per i Sodalizi costituiti in forma societaria.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in
liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni
fino al termine delle operazioni relative.
ART. 29
Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell’AeCI,
o a richiesta della metà più uno dei soci aventi
diritto al voto, il Consiglio Federale dell’AeCI può
sciogliere gli Organi dell’Aero Club Torino e nominare
un Commissario straordinario, il quale assume i poteri degli
Organi disciolti. Il Commissario resta in carica per sei mesi
per provvedere alla ricostituzione della amministrazione ordinaria.
Tale termine può essere prorogato, in caso di necessità,
dal Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia
fino ad un anno.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 30
Tutti gli Organi dell'Aero Club Torino, in carica alla data
di entrata in vigore dello Statuto tipo, decadono.
Restano in carica il Presidente e il Collegio dei Revisori
dei Conti per il disbrigo degli affari correnti. Entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore dello Statuto tipo, previa
convocazione da parte del Presidente, dovrà tenersi
una riunione assembleare dei soci aventi diritto al voto per
procedere all'adeguamento dello Statuto dell'Aero Club Torino
alle norme dello Statuto tipo, nonché all’elezione
dei nuovi organi previsti dal medesimo Statuto tipo.
Il Presidente uscente che abbia compiuto due o più
mandati può essere rieletto, ma non può esercitare
un ulteriore successivo mandato prima che siano decorsi due
anni dal compimento del mandato successivo all’entrata
in vigore dello Statuto tipo.
Art. 31
In caso di trasformazione dell'Aero Club Torino plurispecialistico
in più Aero Club Torino il Consiglio Federale dell’Aero
Club d’Italia, se richiesto da una o più parti,
nomina un Commissario che dirime le controversie relative
all’assegnazione dei beni costituenti il patrimonio
sociale.
Il Commissario assegna i beni costituenti il patrimonio tenendo
conto della destinazione d’uso dei beni, del numero
dei soci praticanti le singole specialità e dell’ammontare
delle quote sociali pagate dai vari tipi di soci nel decennio
precedente la trasformazione.